Testo della Finanziaria 2001 licenziato dal Senato


SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Senato della Repubblica, il 20 dicembre 2000, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
(...)
Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
(...)
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l’accelerazione di gravità.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;
b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l’80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.
10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.

La Legge del 30.04.1999 n° 136 - art. 28 4° comma

La Legge ha inteso normare la materia dei sovracanoni per quel che concerne gli impianti di produzione di energia elettrica mediante accumulo per pompaggio. Il provvedimento ha stabilito che:
  • i sovracanoni per detti impianti sono dovuti dal Concessionario ai Comuni del BIM nel cui ambito territoriale ricadono gli impianti stessi e ai comuni rivieraschi e relative Provincie in analogia con quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della Legge 925 per gli impianti idroelettrici di tipo tradizionale a semplice caduta;
  • i sovracanoni sono attribuiti agli enti aventi diritto in ragione del 15% della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio.