LA SUCCESSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI SOVRACANONI IDROELETTRICI
1. Il Decreto Luogotenenziale 1664/1916
Le prime disposizioni di legge sui sovracanoni sono contenute nel Decreto
Luogotenenziale n° 1664 del 20.11.1916.
Con tale decreto (art. 28) furono previste nelle derivazioni idroelettriche
aventi una potenza nominale maggiore di 220 kW:
- la possibilità di riservare, ad uso esclusivo di servizi pubblici,
a favore dei comuni rivieraschi, cioè quelli compresi lungo il corso
d'acqua tra il termine del rigurgito a monte della presa e il punto di
restituzione, fino ad un decimo della energia ricavabile dalla portata
minima;
- quando l'energia prodotta fosse stata trasportata oltre i 15 km dal
territorio dei comuni rivieraschi, come sopra definiti, e della relativa
Provincia, a favore degli enti locali ed a carico del concessionario un
sovracanone annuo calcolato in base alla potenza nominale dell'impianto.
2. Testo Unico 1775/1933
Nel Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933
n° 1775, due articoli furono dedicati ai sovracanoni idroelettrici:
- l'art. 52 confermò la possibilità di riserva di energia
ai comuni rivieraschi;
- l'art. 53 stabilì la possibilità dell'ulteriore sovracanone
a favore dei comuni rivieraschi nel caso di trasporto dell'energia prodotta
e trasportata oltre il raggio di 15 km; l'art. 53 inoltre precisò
che, per l'energia trasportata fuori della Provincia, il sovracanone ad
essa attribuito era la quarta parte, rimanendo i tre quarti dei sovracanoni
da ripartire tra i comuni.
La competenza a definire con decreto l'ammontare e la ripartizione
dei sovracanoni era demandata al Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio
Superiore dei LL.PP.
In pratica l'ufficio locale del Genio Civile promuoveva l'accordo tra
gli enti beneficiari del sovracanone e avanzava al Ministro la relativa
proposta di definizione e ripartizione.
3. Legge 959/1953
Molto innovativa risultò la Legge 27.12.1953 n° 959.
Con detta legge fu abolita la possibilità di riserva di energia
a favore dei comuni rivieraschi di cui all'art. 52 del T.U. e al suo posto
reso obbligatorio un sovracanone fisso a carico del concessionario rapportato
alla potenza nominale media ed a favore dei comuni compresi nel bacino
imbrifero montano (B.I.M.) nel cui ambito esistevano o sarebbero state
realizzate, anche parzialmente, derivazioni idroelettriche di potenza superiore
a 220 kW.
Il BIM doveva essere delimitato con decreto del Ministro dei LL.PP.,
sentito quello per l'Agricoltura e Foreste; i comuni del BIM potevano costituirsi
in Consorzio obbligatorio a condizione che ne facessero domanda tre quinti
(60%) di essi.
Nel caso si fosse costituito il Consorzio i sovracanoni erano attribuiti
ad un fondo comune da impiegare per il progresso economico e sociale delle
popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana non di competenza
dello Stato.
In attesa della costituzione dei Consorzi, i sovracanoni dovuti erano
versati al Ministro dei LL.PP. che provvedeva alla ripartizione.
La ripartizione dei sovracanoni poteva essere stabilita d'accordo tra
i comuni del BIM o, in mancanza, dal Ministro dei LL.PP., sentito il suo
Consiglio Superiore, in relazione ai bisogni delle singole zone ed ai danni
da esse subiti in conseguenza della derivazione.
4. Legge 1377/1956
La Legge 04.12.1956 n° 1377 apportò sostanziali modifiche all'art.
53 del T.U. 1933/1775: mantenne la facoltà di attribuzione del sovracanone,
eliminò la condizione del trasporto dell'energia e stabilì
un tetto massimo della misura del sovracanone per unità di potenza
nominale.
Inoltre introdusse anche per l'"ulteriore sovracanone" i criteri della
ripartizione concernenti le condizioni economiche degli enti e l'entità
dei danni subiti in dipendenza della derivazione.
5. Legge 925/1980
La Legge 22.12.1980 n° 925 fece compiere un decisivo passo avanti nella
materia stabilendo:
- l'obbligo e non più la facoltà di entrambi i sovracanoni
a carico dei concessionari;
- la misura fissa di essi;
- la revisione dei sovracanoni con appositi decreti dei competenti
Ministri dei LL.PP. e delle Finanze rispettivamente per i sovracanoni BIM
e rivieraschi ogni biennio in base ai dati ISTAT relativi all'andamento
del costo della vita.
Da notare che l'art. 5 della Legge 925 prevedeva la facoltà
delle Regioni di sciogliere i consorzi BIM e di trasferire alle Comunità
Montane funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività,
rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni.