LA SUCCESSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI SOVRACANONI IDROELETTRICI

1. Il Decreto Luogotenenziale 1664/1916

Le prime disposizioni di legge sui sovracanoni sono contenute nel Decreto Luogotenenziale n° 1664 del 20.11.1916.
Con tale decreto (art. 28) furono previste nelle derivazioni idroelettriche aventi una potenza nominale maggiore di 220 kW:
- la possibilità di riservare, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, cioè quelli compresi lungo il corso d'acqua tra il termine del rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, fino ad un decimo della energia ricavabile dalla portata minima;
- quando l'energia prodotta fosse stata trasportata oltre i 15 km dal territorio dei comuni rivieraschi, come sopra definiti, e della relativa Provincia, a favore degli enti locali ed a carico del concessionario un sovracanone annuo calcolato in base alla potenza nominale dell'impianto.

2. Testo Unico 1775/1933

Nel Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775, due articoli furono dedicati ai sovracanoni idroelettrici:
- l'art. 52 confermò la possibilità di riserva di energia ai comuni rivieraschi;
- l'art. 53 stabilì la possibilità dell'ulteriore sovracanone a favore dei comuni rivieraschi nel caso di trasporto dell'energia prodotta e trasportata oltre il raggio di 15 km; l'art. 53 inoltre precisò che, per l'energia trasportata fuori della Provincia, il sovracanone ad essa attribuito era la quarta parte, rimanendo i tre quarti dei sovracanoni da ripartire tra i comuni.
La competenza a definire con decreto l'ammontare e la ripartizione dei sovracanoni era demandata al Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.
In pratica l'ufficio locale del Genio Civile promuoveva l'accordo tra gli enti beneficiari del sovracanone e avanzava al Ministro la relativa proposta di definizione e ripartizione.

3. Legge 959/1953

Molto innovativa risultò la Legge 27.12.1953 n° 959.
Con detta legge fu abolita la possibilità di riserva di energia a favore dei comuni rivieraschi di cui all'art. 52 del T.U. e al suo posto reso obbligatorio un sovracanone fisso a carico del concessionario rapportato alla potenza nominale media ed a favore dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano (B.I.M.) nel cui ambito esistevano o sarebbero state realizzate, anche parzialmente, derivazioni idroelettriche di potenza superiore a 220 kW.
Il BIM doveva essere delimitato con decreto del Ministro dei LL.PP., sentito quello per l'Agricoltura e Foreste; i comuni del BIM potevano costituirsi in Consorzio obbligatorio a condizione che ne facessero domanda tre quinti (60%) di essi.
Nel caso si fosse costituito il Consorzio i sovracanoni erano attribuiti ad un fondo comune da impiegare per il progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana non di competenza dello Stato.
In attesa della costituzione dei Consorzi, i sovracanoni dovuti erano versati al Ministro dei LL.PP. che provvedeva alla ripartizione.
La ripartizione dei sovracanoni poteva essere stabilita d'accordo tra i comuni del BIM o, in mancanza, dal Ministro dei LL.PP., sentito il suo Consiglio Superiore, in relazione ai bisogni delle singole zone ed ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

4. Legge 1377/1956

La Legge 04.12.1956 n° 1377 apportò sostanziali modifiche all'art. 53 del T.U. 1933/1775: mantenne la facoltà di attribuzione del sovracanone, eliminò la condizione del trasporto dell'energia e stabilì un tetto massimo della misura del sovracanone per unità di potenza nominale.
Inoltre introdusse anche per l'"ulteriore sovracanone" i criteri della ripartizione concernenti le condizioni economiche degli enti e l'entità dei danni subiti in dipendenza della derivazione.

5. Legge 925/1980

La Legge 22.12.1980 n° 925 fece compiere un decisivo passo avanti nella materia stabilendo:
- l'obbligo e non più la facoltà di entrambi i sovracanoni a carico dei concessionari;
- la misura fissa di essi;
- la revisione dei sovracanoni con appositi decreti dei competenti Ministri dei LL.PP. e delle Finanze rispettivamente per i sovracanoni BIM e rivieraschi ogni biennio in base ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
Da notare che l'art. 5 della Legge 925 prevedeva la facoltà delle Regioni di sciogliere i consorzi BIM e di trasferire alle Comunità Montane funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni.

6. Leggi 136/1999 e 388/2000