Tra gli innumerevoli provvedimenti approvati con l'ultima Legge
Finanziaria (L. 388/2000), ve n'è uno di particolare interesse per
molti comuni montani e in specifico per tutti quelli appartenenti al BIM
(Bacino Imbrifero Montano) del Tanaro: all'art. 28, commi 8-10, si parla
di sovracanoni relativi agli impianti di pompaggio, che finora non
erano mai stati versati dai gestori, in quanto non rientravano nella categoria
degli impianti idroelettrici tradizionali, detti anche di produzione per
caduta.
La differenza tra le due tipologie è data dal fatto che nella
prima non si produce energia, bensì la si “riqualifica”, pompando
acqua nelle ore notturne al bacino superiore, per farla ridiscendere al
bacino inferiore producendo energia nelle ore di maggiore richiesta. Tale
operazione si traduce in un dispendio energetico complessivo (l’energia
prodotta è circa il 70% di quella impiegata per il pompaggio), ma
a ciò si contrappone un notevole vantaggio economico, perché
l’energia viene immessa in rete nelle ore in cui serve di più, per
sopperire alle punte di richiesta.
Si va affermando anche sotto questo aspetto particolare il principio
della demanialità dell'acqua, ribadito recentemente dalla Legge
Galli (36/94), che vede in essa una risorsa da utilizzare, nel pubblico
generale interesse, secondo criteri di solidarietà.
Già la Legge 136/99 - art. 28, comma 4 aveva stabilito il pagamento
di un canone annuale ex-novo, a partire dal 1° gennaio 1999 (più
propriamente definito sovracanone, per distinguerlo dal canone erariale)
da parte dei concessionari di impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio
a favore degli enti compresi nel bacino imbrifero montano in cui ricade
l’impianto. In Italia ve ne sono una ventina, considerando solamente quelli
di una certa importanza.
Ciò nonostante la liquidazione a favore dei Comuni ha trovato
seri ostacoli nella difficoltà di interpretare il testo di legge,
che non definiva con chiarezza la potenza a cui fare riferimento (parametro
base su cui si calcola l'ammontare dei sovracanoni), e in pratica vincolava
il pagamento all'emissione del decreto di concessione.
Un'azione parlamentare promossa dai Comuni maggiormente interessati,
a cui hanno aderito ANCI, UNCEM, UPI e l'Associazione Piccoli Comuni, e
volta a sbloccare il pagamento dei sovracanoni dovuti dai concessionari
degli impianti, ha portato finalmente a precisare il concetto di potenza
di riferimento, mediante l'inserimento di un emendamento ad hoc nel testo
della Finanziaria licenziato il 23 dicembre 2000 dai due rami del Parlamento.
Il provvedimento chiarisce che la potenza nominale media di
cui alla Legge 136/99 deve essere intesa come prodotto della portata massima
utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza
tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore,
per l’accelerazione di gravità. Inoltre sancisce che i sovracanoni
sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione
dei decreti di concessione degli impianti. Pertanto i Comuni possono
già richiedere il pagamento delle prime tre annualità maturate.
I beneficiari saranno, per una quota di circa l'80%, i comuni appartenenti
al BIM. Il restante 20% sarà ripartito tra i comuni rivieraschi,
ovvero quelli territorialmente interessati dall’impianto e la o le Provincie
di cui fanno parte.
Un esempio, per dare un'idea delle cifre in gioco: gli impianti di pompaggio
esistenti in Provincia di Cuneo. Sono entrambi in valle Gesso, ed insistono
sulla medesima centrale: l’impianto Chiotas Piastra, che sfrutta i due
serbatoi artificiali realizzati mediante le dighe omonime, e l’impianto
Rovina-Piastra, che utilizza come serbatoio superiore il lago della Rovina.
La potenza di riferimento complessiva risulta pari a circa 1.500.000 kW,
a cui corrispondono sovracanoni annui per quasi 5 miliardi di lire, indicizzati
su base ISTAT.