I sovracanoni dovuti dai gestori di impianti idroelettrici a favore di Comuni e Provincie.

La materia dei sovracanoni idroelettrici è stata disciplinata inizialmente tramite gli articoli 52 e 53 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col Regio Decreto dell'11.12.1933 n° 1775.
La loro istituzione fu dettata in allora dalla volontà di rendere partecipi i Comuni e le Provincie, nel cui territorio si collocano gli impianti di produzione di energia idroelettrica che va ad alimentare utenze industriali commerciali e civili con interessanti risvolti economici, della ricchezza che si produce utilizzando le risorse oroidrografiche peculiari dell'ambiente montano.
I sovracanoni sono da corrispondere annualmente.
I sovracanoni previsti riguardano i comuni compresi in ambiti montani appositamente delimitati (art. 52 e Legge n° 959 del 27.12.1953) e i comuni rivieraschi, cioè quelli che si affacciano al corso d'acqua oggetto di utilizzazione idroelettrica tra il punto di presa e quello di restituzione, con le rispettive Provincie (art. 53 e Legge 1377 del 04.12.1956).
La Legge n° 925 del 22.12.1980 ha stabilito la misura fissa per entrambi i sovracanoni e la loro indicizzazione ogni due anni in base ai dati ISTAT.
Il riparto dei sovracanoni fa seguito ad accordi tra gli interessati ed, in caso di mancato accordo, è demandato al Ministero delle Finanze.
La decorrenza dei sovracanoni è sempre stata la stessa dei canoni governativi.
Con molte difficoltà, via via appianate dalle successive norme legislative, e qualche volta con qualche incongruità, le provvidenze dei sovracanoni sono state attribuite agli enti locali beneficiari per quanto concerne gli impianti idroelettrici di tipo tradizionale.
La materia dei sovracanoni attinenti gli impianti di produzione elettrica mediante accumulo per pompaggio è stata regolamentata tramite le Leggi 136/99 e 388/2000.