I sovracanoni dovuti dai gestori di impianti idroelettrici a favore di
Comuni e Provincie.
La materia dei sovracanoni idroelettrici è stata disciplinata inizialmente
tramite gli articoli 52 e 53 del Testo Unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col Regio Decreto dell'11.12.1933
n° 1775.
La loro istituzione fu dettata in allora dalla volontà di rendere
partecipi i Comuni e le Provincie, nel cui territorio si collocano gli
impianti di produzione di energia idroelettrica che va ad alimentare utenze
industriali commerciali e civili con interessanti risvolti economici, della
ricchezza che si produce utilizzando le risorse oroidrografiche peculiari
dell'ambiente montano.
I sovracanoni sono da corrispondere annualmente.
I sovracanoni previsti riguardano i comuni compresi in ambiti montani
appositamente delimitati (art. 52 e Legge n° 959 del 27.12.1953) e
i comuni rivieraschi, cioè quelli che si affacciano al corso d'acqua
oggetto di utilizzazione idroelettrica tra il punto di presa e quello di
restituzione, con le rispettive Provincie (art. 53 e Legge 1377 del 04.12.1956).
La Legge n° 925 del 22.12.1980 ha stabilito la misura fissa per
entrambi i sovracanoni e la loro indicizzazione ogni due anni in base ai
dati ISTAT.
Il riparto dei sovracanoni fa seguito ad accordi tra gli interessati
ed, in caso di mancato accordo, è demandato al Ministero delle Finanze.
La decorrenza dei sovracanoni è sempre stata la stessa dei canoni
governativi.
Con molte difficoltà, via via appianate dalle successive norme
legislative, e qualche volta con qualche incongruità, le provvidenze
dei sovracanoni sono state attribuite agli enti locali beneficiari per
quanto concerne gli impianti idroelettrici di tipo tradizionale.
La materia dei sovracanoni attinenti gli impianti di produzione elettrica
mediante accumulo per pompaggio è stata regolamentata tramite le
Leggi 136/99 e 388/2000.